Bilanci
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
Bilancio consolidato anno 2019
Allegati
Allegato: 2019 Nota Integrativa consolidato.pdf(Pubblicato il 02/08/2022 - Aggiornato il 02/08/2022 - 2352 kb - pdf)
Allegato: Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio consolidato 2019.pdf(Pubblicato il 02/08/2022 - Aggiornato il 02/08/2022 - 454 kb - pdf)
Allegato: DELIB 146-2020 CDA APPROV BIL CONS 2019.pdf(Pubblicato il 02/08/2022 - Aggiornato il 02/08/2022 - 155 kb - pdf)
