Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Nomina Nucleo di Valutazione, con funzioni di OIV
PER IL QUADRIENNIO 2025-2028:
- Pola Annalisa
- Pilar Emma
- Paolo Mariani
- Carlo Alberto Martini
- Antonio Tencati
- Simone Via
- Pelamatti Serena: Rappresentante degli studenti per il biennio accademico 2024-2026, dal 5 novembre 2024.
Contenuto inserito il 25-03-2022 aggiornato al 10-02-2025
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