Bilanci
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
Bilancio di previsione anno 2024
Allegati
Allegato: nota_illustrativa_bilancio_di_previsione_2024.pdf(Pubblicato il 25/01/2024 - Aggiornato il 25/01/2024 - 3946 kb - pdf)
Allegato: presentazione_bilancio_di_previsione_2024.pptx(Pubblicato il 02/01/2024 - Aggiornato il 02/01/2024 - 3256 kb - generica)
Allegato: relazione_collegio_revisori_bilancio_unico_20242026.pdf(Pubblicato il 02/01/2024 - Aggiornato il 02/01/2024 - 529 kb - pdf)
Allegato: budget_economico_e_degli_investimenti_20242026.ods(Pubblicato il 02/01/2024 - Aggiornato il 02/01/2024 - 69 kb - generica)
Allegato: budget_economico_e_degli_investimenti_20242026.pdf(Pubblicato il 02/01/2024 - Aggiornato il 02/01/2024 - 212 kb - pdf)
