Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

Relazione OIV 2014

Data: 10-11-2014

Allegati

File con estensione pdf Relazione OIV 2014: 3_Relazione_funzionamento_sistema 2014.pdf
(Pubblicato il 10/05/2021 - Aggiornato il 10/05/2021 - 930 kb - pdf)
Pubblicato il 10-05-2021 aggiornato al 13-05-2021
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