Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Relazione al Bilancio consuntivo 2022 (ai sensi L. 537/93, art. 5, c. 21)
Data: 03-11-2023
Allegati
Relazione al Bilancio consuntivo 2022: relazione_al_bilancio_consuntivo_2022_unibs.pdf(Pubblicato il 03/11/2023 - Aggiornato il 03/11/2023 - 448 kb - pdf)
Pubblicato il 03-11-2023 aggiornato al 03-11-2023
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