Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Relazione al Bilancio consuntivo 2024 (ai sensi L. 537/93, art. 5, c. 21)
Data: 14-11-2025
Allegati
Relazione al Bilancio consuntivo 2024: relazione_nuv_al_bilancio_2024.pdf(Pubblicato il 14/11/2025 - Aggiornato il 14/11/2025 - 2725 kb - pdf)
Pubblicato il 14-11-2025 aggiornato al 14-11-2025
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